Art. 8.
    Il  candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce   degli   aventi   diritto   prima   dell'inizio  del  corso,
subentreranno    altrettanti   candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria.
    In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli
fini  del  conferimento  della  borsa  di  studio,  la  precedenza in
graduatoria  sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per  il  pagamento  delle tasse e contributi degli studenti di questo
Ateneo.
    Ai  sensi  dell'art. 6  della  legge  398  del  1989, il pubblico
dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca ha la possibilita'
di  chiedere  il  collocamento in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
    Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai fini della
progressione   di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.
    Il  pubblico  dipendente ammesso al dottorato di ricerca, che non
goda di alcuna borsa di studio, ai sensi dell'art. 52 della legge del
28 dicembre  2001,  n. 448,  viene posto in aspettativa e conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.
    Inoltre,  l'ammissione  e  la  frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca, senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione
del collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali.
    I   cittadini  extracomunitari  che  abbiano  superato  le  prove
d'esame,   sono   ammessi  al  corso  di  dottorato  di  ricerca,  in
soprannumero  e  senza  borsa  di  studio, nel limite della meta' dei
posti messi a concorso con arrotondamento all'unita' per eccesso.
    I  titolari  di  assegni  di  ricerca,  che  non  siano risultati
vincitori   ma  che  risultino  utilmente  collocati  in  graduatoria
nell'ambito  di uno dei concorsi di dottorato di ricerca in discorso,
possono  chiedere, entro la data di inizio del corso, l'iscrizione in
soprannumero  al  corso  medesimo, nel limite dei posti istituiti con
arrotondamento all'unita' per eccesso.