Art. 9.
    Per  il  primo  anno,  ai  vincitori  verra'  erogata la borsa di
studio, pari a Euro 11.610,63 compresa di contributi, a partire dalla
quindicina  successiva  del mese di inizio di effettiva frequenza, in
mensilita'  pari  ad un dodicesimo dell'importo globale per i mesi di
effettiva frequenza.
    La  o  le mensilita' che vanno dal 1° novembre del primo anno. di
corso  al  giorno  di inizio della frequenza, verranno corrisposte al
dottorando al momento del deposito della tesi di dottorato.