Art. 13.
    Gli  ammessi  ai  corsi  di  dottorato  di ricerca sono tenuti al
versamento,  per  ciascun anno di corso, di tasse e contributi pari a
quelle  versate dagli studenti di questa Universita' iscritti a corsi
di  laurea  o  diploma.  Sono  esonerati  dal  predetto  versamento i
dottorandi che fruiscono della borsa di studio.