Art. 3.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica - 4ยช serie speciale - decorre il termine
previsto   dall'art. 9  del  decreto-legge  21 aprile  1995,  n. 120,
convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la  presentazione  al  rettore,  da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione del commissario prof. Filippo Bogetto. Decorso
tale  termine  e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
    La   spesa   relativa  gravera'  sul  cap.  1/2/29  del  bilancio
preventivo dell'Universita'.
      Cagliari, 8 agosto 2003
                                            Il rettore: Mistretta