Art. 12.

                           Borse di studio

    Le borse di studio, il cui numero e' indicato all'art. 1, vengono
assegnate  secondo  l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di
merito formulate dalle commissioni giudicatrici.
    L'importo  annuale  della  borsa  di  studio e' di Euro 11.547,28
assoggettabile   al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata  che  per l'anno 2003 e' pari al 14% di cui 1/3 a carico del
percettore della borsa.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%.
    La borsa di studio decorre dal 1° novembre 2003.
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato  in  rate  mensili
posticipate.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.