Art. 12. Borse di studio Le borse di studio, il cui numero e' indicato all'art. 1, vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 11.547,28 assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata che per l'anno 2003 e' pari al 14% di cui 1/3 a carico del percettore della borsa. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. La borsa di studio decorre dal 1° novembre 2003. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.