Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Possono  presentare  domanda di partecipazione al concorso, senza
limitazioni  di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso del
diploma  di  laurea  (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica,
indicato  all'art. 1,  conseguito  in  Italia  o di titolo accademico
equivalente  conseguito  presso  universita' straniere e riconosciuto
dalle   autorita'   accademiche,   anche   nell'ambito   di   accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
    Qualora  il  titolo  non  sia  gia'  stato  riconosciuto sara' il
collegio  dei  docenti  del  dottorato  di  ricerca,  per il quale il
candidato  presenta  domanda, a deliberare sull'equipollenza, ai soli
fini dell'ammissione al concorso di dottorato prescelto.
    In  questo  caso  i  candidati  dovranno  compilare la domanda di
concorso,   stamparla   e  spedirla  secondo  la  modalita'  previste
dall'art. 4,  unitamente  ai documenti utili a consentire al collegio
dei  docenti  la  dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e
legalizzati  dalle  competenti  rappresentanze  italiane del Paese di
provenienza,  secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
    Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea entro la data fissata per la prima
prova  concorsuale del dottorato prescelto. In tal caso, l'ammissione
verra'  disposta  «con  riserva»  ed  il  candidato  sara'  tenuto  a
presentare,  a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o
autocertificazione   di   laurea,   alla   commissione   prima  dello
svolgimento della prima prova.