Art. 2. Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica, indicato all'art. 1, conseguito in Italia o di titolo accademico equivalente conseguito presso universita' straniere e riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. Qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto sara' il collegio dei docenti del dottorato di ricerca, per il quale il candidato presenta domanda, a deliberare sull'equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al concorso di dottorato prescelto. In questo caso i candidati dovranno compilare la domanda di concorso, stamparla e spedirla secondo la modalita' previste dall'art. 4, unitamente ai documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data fissata per la prima prova concorsuale del dottorato prescelto. In tal caso, l'ammissione verra' disposta «con riserva» ed il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o autocertificazione di laurea, alla commissione prima dello svolgimento della prima prova.