Art. 3. Ammissione in soprannumero Possono essere ammessi in soprannumero senza borsa di studio, qualora siano risultati idonei e non figurino tra i vincitori: gli assegnisti di ricerca di cui alla legge n. 449/1997, a condizione che il dottorato cui partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni; i cittadini extracomunitari, nei limiti delle borse aggiuntive esplicitamente istituite.