Art. 3.

                     Ammissione in soprannumero

    Possono  essere  ammessi  in  soprannumero senza borsa di studio,
qualora siano risultati idonei e non figurino tra i vincitori:
      gli  assegnisti  di  ricerca  di  cui alla legge n. 449/1997, a
condizione  che  il dottorato cui partecipano riguardi la stessa area
scientifico-disciplinare  della ricerca per la quale sono destinatari
di assegni;
      i  cittadini extracomunitari, nei limiti delle borse aggiuntive
esplicitamente istituite.