Art. 5. Presentazione dei titoli, delle pubblicazioni e del curriculum vitae I titoli possono essere presentati in originale, in fotocopia autenticata o mediante autocertificazione resa secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Le pubblicazioni scientifiche possono essere prodotte in semplice copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. Nelle pubblicazioni deve risultare l'anno e il luogo di pubblicazione. I lavori scientifici sono considerati pubblicazioni nel momento in cui vengano pubblicati sotto forma di volume o di parte di un volume o di articolo di un periodico a stampa a cura di un editore o stampatore esterno all'istituzione di appartenenza del candidato. Per lavori scientifici che non rispondano a tali requisiti o che siano diffusi per via elettronica o su altri supporti si deve attestare l'avvenuto deposito del prescritto numero di copie su carta presso la Prefettura e la Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale n. 660/1945, mediante presentazione di idonea documentazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Con le stesse modalita' previste per le pubblicazioni possono essere prodotte copie di titoli di studio, di servizio, o atti o documenti rilasciati o conservati da una pubblica amministrazione. Il curriculum vitae deve essere presentato su carta semplice e deve essere sottoscritto dal candidato. I titoli e le pubblicazioni presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno restituiti dalla - Ripartizione ricerca - Sezione pubblica, qualora nella domanda di partecipazione al concorso il candidato abbia gia' espresso la volonta' di recuperare la documentazione. I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro due mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all'Universita', trascorso il periodo indicato l'amministrazione non sara' responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli.