Art. 5.

Presentazione dei titoli, delle pubblicazioni e del curriculum vitae

    I  titoli  possono  essere  presentati in originale, in fotocopia
autenticata   o   mediante  autocertificazione  resa  secondo  quanto
stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    Le pubblicazioni scientifiche possono essere prodotte in semplice
copia   dichiarata   conforme  all'originale  mediante  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta'.
    Nelle   pubblicazioni   deve  risultare  l'anno  e  il  luogo  di
pubblicazione.  I  lavori  scientifici sono considerati pubblicazioni
nel  momento  in  cui  vengano  pubblicati sotto forma di volume o di
parte  di  un volume o di articolo di un periodico a stampa a cura di
un  editore  o stampatore esterno all'istituzione di appartenenza del
candidato. Per lavori scientifici che non rispondano a tali requisiti
o  che  siano diffusi per via elettronica o su altri supporti si deve
attestare l'avvenuto deposito del prescritto numero di copie su carta
presso   la  Prefettura  e  la  Procura  della  Repubblica  ai  sensi
dell'art. 1  del  decreto  legislativo  luogotenenziale  n. 660/1945,
mediante  presentazione  di  idonea  documentazione,  oppure mediante
dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta' del candidato sotto
la  propria  responsabilita',  ai  sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    Con  le  stesse  modalita'  previste per le pubblicazioni possono
essere  prodotte  copie  di  titoli  di studio, di servizio, o atti o
documenti rilasciati o conservati da una pubblica amministrazione.
    Il  curriculum  vitae  deve essere presentato su carta semplice e
deve essere sottoscritto dal candidato.
    I  titoli  e  le  pubblicazioni  presentati  in  originale  o  in
fotocopia autenticata saranno restituiti dalla - Ripartizione ricerca
-  Sezione  pubblica,  qualora  nella  domanda  di  partecipazione al
concorso  il  candidato abbia gia' espresso la volonta' di recuperare
la documentazione.
    I  candidati  dovranno provvedere, a loro spese ed entro due mesi
dall'espletamento  del  concorso,  al  recupero  dei  titoli  e delle
eventuali pubblicazioni inviate all'Universita', trascorso il periodo
indicato l'amministrazione non sara' responsabile in alcun modo delle
suddette pubblicazioni e titoli.