Art. 6. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, su proposta del collegio dei docenti. La commissione sara' composta da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di tre esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'art. 2195 del codice civile, altri soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. Il collegio dei docenti puo' richiedere al rettore la costituzione di piu' sezioni della commissione giudicatrice, formate ai sensi del comma precedente, composte da docenti ed eventualmente da esperti particolarmente competenti negli ambiti disciplinari ai quali fanno piu' specificamente capo i singoli curricula.