Art. 6.

                      Commissione giudicatrice

    La   commissione   giudicatrice  per  l'ammissione  al  corso  di
dottorato  di  ricerca  sara'  nominata  dal rettore, su proposta del
collegio dei docenti.
    La  commissione  sara' composta da un minimo di tre ad un massimo
di  nove  membri  scelti tra professori e ricercatori universitari di
ruolo,  cui  possono  essere  aggiunti non piu' di tre esperti, anche
stranieri,  scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e  private  di ricerca. La nomina di tali esperti e' obbligatoria nel
caso  di  convenzioni con piccole e medie imprese, imprese artigiane,
altre  imprese di cui all'art. 2195 del codice civile, altri soggetti
previsti dalle vigenti disposizioni normative.
    Il   collegio   dei   docenti   puo'  richiedere  al  rettore  la
costituzione  di piu' sezioni della commissione giudicatrice, formate
ai  sensi  del comma precedente, composte da docenti ed eventualmente
da  esperti  particolarmente  competenti negli ambiti disciplinari ai
quali fanno piu' specificamente capo i singoli curricula.