Art. 7. Esame di ammissione Le prove, intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, si svolgeranno secondo le modalita' e le date indicate all'art. 1. I candidati non riceveranno alcuna convocazione a domicilio. Il punteggio finale, comprensivo del punteggio relativo alla valutazione dei titoli e del punteggio attribuito alle prove, viene espresso in centesimi (100/100). Alla valutazione dei titoli non potranno essere attribuiti piu' di 30 punti (30/100). La commissione provvedera' prima dell'inizio delle prove d'esame all'individuazione dei criteri di valutazione e ponderazione dei titoli stessi. Verranno ritenuti idonei i candidati che avranno conseguito nelle prove (scritte e orali) un punteggio complessivo uguale o superiore al 70% del punteggio massimo attribuibile a dette prove. La graduatoria finale verra' predisposta sommando, per i soli candidati idonei, al punteggio delle prove il punteggio della valutazione dei titoli. La commissione giudicatrice potra' prevedere prove diversificate per i singoli curricula, fermo restando che la graduatoria finale sara' unica. Il candidato dovra' inoltre dimostrare durante la prova orale la buona conoscenza di una lingua straniera. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento.