Art. 7.

                         Esame di ammissione

    Le  prove,  intese  ad  accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca  scientifica,  si  svolgeranno secondo le modalita' e le date
indicate  all'art. 1. I candidati non riceveranno alcuna convocazione
a domicilio.
    Il  punteggio  finale,  comprensivo  del  punteggio relativo alla
valutazione  dei  titoli e del punteggio attribuito alle prove, viene
espresso in centesimi (100/100).
    Alla  valutazione  dei titoli non potranno essere attribuiti piu'
di  30  punti  (30/100). La commissione provvedera' prima dell'inizio
delle  prove  d'esame all'individuazione dei criteri di valutazione e
ponderazione dei titoli stessi.
    Verranno ritenuti idonei i candidati che avranno conseguito nelle
prove  (scritte  e orali) un punteggio complessivo uguale o superiore
al 70% del punteggio massimo attribuibile a dette prove.
    La  graduatoria  finale  verra'  predisposta sommando, per i soli
candidati  idonei,  al  punteggio  delle  prove  il  punteggio  della
valutazione dei titoli.
    La  commissione giudicatrice potra' prevedere prove diversificate
per  i  singoli  curricula,  fermo restando che la graduatoria finale
sara' unica.
    Il  candidato dovra' inoltre dimostrare durante la prova orale la
buona conoscenza di una lingua straniera.
    Per  sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento
di riconoscimento.