Art. 10.

                   Trattamento dei dati personali

    Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati  presso il consiglio giudiziario territorialmente competente
e  presso  il  Consiglio  superiore  della magistratura ai fini degli
adempimenti da compiere per la nomina.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    I   dati  forniti  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni  e  ai  soggetti  interessati dal procedimento per la
nomina,  indicati  dalla  legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive
modificazioni,  dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2000,  n. 198,  nonche'  dalle  delibere  in  data  30 luglio  2002 e
19 dicembre 2002 del Consiglio superiore della magistratura.
    L'interessato  gode  dei  diritti  di cui all'art. 13 della legge
31 dicembre 1996, n. 675.
    Il Consiglio superiore della magistratura e i consigli giudiziari
territorialmente  competenti  sono  responsabili  del trattamento dei
dati personali.
      Potenza, 11 agosto 2003
                  Il presidente vicario della Corte di appello Pavone