Art. 10. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso il consiglio giudiziario territorialmente competente e presso il Consiglio superiore della magistratura ai fini degli adempimenti da compiere per la nomina. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento per la nomina, indicati dalla legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198, nonche' dalle delibere in data 30 luglio 2002 e 19 dicembre 2002 del Consiglio superiore della magistratura. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il Consiglio superiore della magistratura e i consigli giudiziari territorialmente competenti sono responsabili del trattamento dei dati personali. Potenza, 11 agosto 2003 Il presidente vicario della Corte di appello Pavone