Art. 2.

       Domanda di trasferimento e termine per la presentazione

    La   domanda  di  trasferimento,  redatta  dal  giudice  di  pace
sull'apposito  modulo  allegato  al  bando  di  concorso (modulo A) e
diretta  al  Consiglio  superiore  della  magistratura,  deve  essere
presentata  nelle  ore  di  ufficio, ovvero fatta pervenire, in piego
raccomandato,  al  presidente  della Corte di appello di Potenza, via
Nazario  Sauro  n. 75 - 85100 Potenza, entro il termine perentorio di
giorni  sessanta che decorre dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Le  domande  di  trasferimento  si  considerano prodotte in tempo
utili   anche   se  spedite,  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  entro  il  termine  suindicato.  A  tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    In   caso   di   trasmissione   della   domanda  a  mezzo  posta,
l'amministrazione   giudiziaria   non   assume   responsabilita'  per
eventuali  dispersioni,  ritardi  o  disguidi  non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
    Ciascun aspirante puo' formulare domanda di trasferimento per una
sola  delle  sedi  oggetto  di pubblicazione del singolo distretto di
Corte di appello.
    Non  e'  ammesso un ordine di preferenza delle domande presentate
per  diversi  distretti.  In presenza di piu' domande relative a sedi
ubicate   in   diversi   distretti,   il  Consiglio  superiore  della
magistratura si riserva di individuare quella da coprire in base alle
esigenze dell'ufficio.
    La  domanda  di  trasferimento  deve, a pena di inammissibilita',
contenere  la  dichiarazione  dell'aspirante  di  non  incorrere,  in
relazione alla sede per la quale intende essere trasferito, in alcuna
delle  cause  di  incompatibilita'  previste  dall'art. 8 della legge
21 novembre  1991,  n. 374,  e  successive modificazioni (1), nonche'
l'impegno  a  rimuovere  le  cause  di incompatibilita' eventualmente
esistenti  prima  della  data della deliberazione di trasferimento da
parte del Consiglio superiore della magistratura.
    Il  giudice  di  pace  aspirante  al trasferimento nella domanda,
compilata  secondo  il  modulo allegato al presente bando (modulo A),
deve  dichiarare il proprio cognome, nome e luogo di residenza e deve
indicare:
      1) la data e il luogo di nascita;
      2) il numero di codice fiscale;
      3) la data del decreto presidenziale o ministeriale di nomina o
di conferma nell'incarico di giudice di pace;
    (1)  -  Si  riporta  il  testo  integrale dell'art. 8 della legge
21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni:
    «Art. 8 (Incompatibilita) - 1. Non possono esercitare le funzioni
di giudice di pace:
      a) i   membri   del   Parlamento,   i   consiglieri  regionali,
provinciali,  comunali  e circoscrizionali, i componenti dei comitati
di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;
      b) gli  ecclesiastici  e  i  ministri  di qualunque confessione
religiosa;
      c) coloro  che  ricoprono  o  abbiano  ricoperto  nei  tre anni
precedenti  alla  nomina  incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
politici;
      c-bis)  coloro che svolgono attivita' professionale per imprese
di  assicurazione  o  banche  oppure  hanno  il  coniuge, convivente,
parenti  fino  al  secondo  grado  o  affini entro il primo grado che
svolgono abitualmente tale attivita'.
    1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice
di  pace  nel  circondario  del  tribunale  nel  quale  esercitano la
professione  forense  ovvero  nel  quale  esercitano  la  professione
forense  i  loro  associati  di  studio,  il coniuge, i conviventi, i
parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
    1-ter.  Gli  avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace
non  possono  esercitare  la funzione forense dinanzi all'ufficio del
giudice  di  pace  al quale appartengono e non possono rappresentare,
assistere  o  difendere  le  parti  di procedimenti svolti dinanzi al
medesimo  ufficio  nei  successivi  gradi  di giudizio. Il divieto si
applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai
parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.».
      4)  l'ufficio  del  giudice  di  pace  ove  attualmente  presta
servizio;
      5)  la  data  di  assunzione del possesso delle funzioni presso
l'ufficio del giudice di pace ove attualmente presta servizio;
    Tutte  le  comunicazioni relative alla procedura di trasferimento
verranno   affettate   al   giudice  di  pace  presso  l'ufficio  ove
attualmente presta servizio.