Art. 4.

Procedura per l'ammissione al tirocinio e la nomina a giudice di pace

    Le   domande   per   l'ammissione   al   tirocinio  ai  fini  del
conseguimento  della  nomina  a giudice di pace in relazione ai posti
presso  gli  uffici  del  giudice  di pace di cui all'elenco allegato
(allegato   1),   sono   presentate   con  le  modalita'  di  seguito
specificate.