Art. 5. Requisiti per l'ammissione al tirocinio e la nomina Per l'ammissione al tirocinio al fine del conseguimento della nomina a giudice di pace e' necessario che l'aspirante: a) sia cittadino italiano; b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non sia sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle universita' della Repubblica o presso una universita' estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza; e) abbia la idoneita' fisica e psichica; f) abbia eta' non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni; g) abbia cessato, o si impegni a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente, pubblica o privata; h) abbia superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. Il requisito di cui alla lettera h) non e' richiesto per l'aspirante che abbia esercitato: 1. funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio; 2. funzioni notarili; 3. insegnamento di materie giuridiche nelle universita'; 4. funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.