Art. 5.

         Requisiti per l'ammissione al tirocinio e la nomina

    Per  l'ammissione  al  tirocinio  al fine del conseguimento della
nomina a giudice di pace e' necessario che l'aspirante:
      a) sia cittadino italiano;
      b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
      c) non  abbia  riportato  condanne  per delitti non colposi o a
pena  detentiva  per contravvenzione e non sia sottoposto a misure di
prevenzione o di sicurezza;
      d) abbia  conseguito  la  laurea in giurisprudenza in una delle
universita'  della  Repubblica  o presso una universita' estera di un
Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
      e) abbia la idoneita' fisica e psichica;
      f) abbia  eta'  non  inferiore  a  30 anni e non superiore a 70
anni;
      g) abbia  cessato, o si impegni a cessare prima dell'assunzione
delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita'
lavorativa dipendente, pubblica o privata;
      h) abbia  superato  l'esame di abilitazione all'esercizio della
professione forense.
    Il  requisito  di  cui  alla  lettera  h)  non  e'  richiesto per
l'aspirante che abbia esercitato:
    1. funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
    2. funzioni notarili;
    3. insegnamento di materie giuridiche nelle universita';
    4.  funzioni  inerenti  alle  qualifiche  dirigenziali  e alla ex
carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.