Art. 7.

                        Titoli di preferenza

    La  domanda, in conformita' a quanto previsto dagli articoli 12 e
13  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 giugno 2000,
n. 198, dovra' essere corredata dai documenti comprovanti il possesso
da  parte dell'aspirante dei titoli di preferenza per l'ammissione al
tirocinio  e per la nomina, costituti dall'esercizio anche pregresso,
nell'ordine:
      a) delle funzioni di giudice di pace, per almeno un biennio;
      b) di altre funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un
biennio;
      c) della professione forense, per almeno un biennio;
      d) di funzioni notarili;
      e) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita';
      f) di  funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex
carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
    I  documenti  comprovanti  il  possesso  dei titoli di preferenza
devono  contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio
(presa  di  possesso ovvero iscrizione negli albi professionali) e di
cessazione  eventualmente gia' avvenuta dell'esercizio delle relative
attivita'  e  funzioni.  La  mancanza di tali indicazioni costituisce
causa di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione
delle graduatorie.
    Il  periodo  di  esercizio  delle attivita' e funzioni svolte per
frazioni  di tempo superiori a sei mesi e' considerato equivalente ad
un anno.
    I   titoli   di   preferenza   conseguiti   o  comunque  prodotti
dall'aspirante  oltre  il  termine  di  scadenza per la presentazione
delle domande previsto dal presente bando non possono essere presi in
considerazione   ai   fini   della  formazione  e  definizione  della
graduatoria.
    Ove,   tenuto  anche  conto  della  durata  del  periodo  in  cui
l'aspirante ha svolto le suindicate attivita' e funzioni, non risulti
dirimente  l'applicazione dei criteri enunciati, e' preferito il piu'
giovane di eta'.