Art. 7. Titoli di preferenza La domanda, in conformita' a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198, dovra' essere corredata dai documenti comprovanti il possesso da parte dell'aspirante dei titoli di preferenza per l'ammissione al tirocinio e per la nomina, costituti dall'esercizio anche pregresso, nell'ordine: a) delle funzioni di giudice di pace, per almeno un biennio; b) di altre funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio; c) della professione forense, per almeno un biennio; d) di funzioni notarili; e) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita'; f) di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso ovvero iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente gia' avvenuta dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni. La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione delle graduatorie. Il periodo di esercizio delle attivita' e funzioni svolte per frazioni di tempo superiori a sei mesi e' considerato equivalente ad un anno. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto dal presente bando non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria. Ove, tenuto anche conto della durata del periodo in cui l'aspirante ha svolto le suindicate attivita' e funzioni, non risulti dirimente l'applicazione dei criteri enunciati, e' preferito il piu' giovane di eta'.