Art. 9. Ritiro dei titoli 1. Tutti i candidati del concorso di cui al presente bando dovranno provvedere a loro spese, entro due mesi dalla data di affissione all'Albo della Scuola della relativa graduatoria di merito, al recupero dei titoli inviati alla Scuola. Trascorso il suddetto periodo l'amministrazione non sara' in alcun modo responsabile dei predetti titoli.