Art. 9.

                          Ritiro dei titoli

    1.  Tutti  i  candidati  del  concorso  di  cui al presente bando
dovranno  provvedere  a  loro  spese,  entro  due  mesi dalla data di
affissione  all'Albo  della  Scuola  della  relativa  graduatoria  di
merito,  al  recupero  dei  titoli  inviati alla Scuola. Trascorso il
suddetto   periodo   l'amministrazione   non   sara'  in  alcun  modo
responsabile dei predetti titoli.