Art. 6.

                   Preferenza a parita' di merito

    I  candidati  che  si siano collocati utilmente nella graduatoria
finale  ed  intendano  far  valere  i  titoli  che  danno  diritto  a
preferenza  (ai sensi del decreto rettorale n. 267 del 26 giugno 2001
-   regolamento   concernente   i   procedimenti   di  selezione  per
l'assunzione    di    personale    tecnico-amministrativo   a   tempo
indeterminato),  a  parita'  di  merito, gia' indicati nella domanda,
sono  tenuti  a  presentare,  entro il termine perentorio di quindici
giorni decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale, i
relativi  documenti, attestanti il possesso dei titoli di preferenza,
a  parita'  di valutazione. Dai documenti stessi, dovra' risultare il
possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    In  luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre la
dichiarazione  sostitutiva  ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
    I soggetti che hanno diritto a preferenza sono i seguenti:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dalla piu' giovane eta' del candidato;
      b) dal   maggior  punteggio  corrispondente  alla  somma  delle
votazioni riportate nelle prove scritte/pratiche.