Art. 3. La domanda di cui all'art. 1, comma 1, pena l'esclusione dagli elenchi, deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 ovvero, in alternativa, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti il possesso. Alla domanda di cui all'art. 1, comma I, devono essere allegati, i documenti in originale o in copia autenticata, comprovanti il possesso dei titoli di servizio, professionali, accademici o di studio, specificati nelle istruzioni allegate per la compilazione della domanda, ovvero, in alternativa, il possesso degli stessi deve risultare dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio redatta secondo il modulo allegato. Si precisa che nella dichiarazione sostitutiva devono essere specificamente indicati i titoli di servizio, professionali, accademici o di studio con indicazione della data di inizio e di eventuale fine del servizio delle attivita' professionali e per quanto concerne «l'attivita' di ricercatore o professore a contratto o assistente in discipline giuridiche ed economiche - retribuita, in universita' statali o riconosciute abilitate al conseguimento del titolo di laurea» devono essere indicati il tipo di incarico, l'universita' che lo ha conferito, la retribuzione percepita. Con la stessa dichiarazione sostitutiva i concorrenti, nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza dall'incarico per incompatibilita', devono specificare che la situazione di incompatibilita' accertata e' venuta a cessare. Comunque, alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita' di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 e successive modificazioni. Alla domanda deve essere allegata la scheda indicata nell'art. 1, comma II compilata in ogni sua parte secondo le relative istruzioni pubblicate unitamente al presente bando. La domanda e la scheda sono esenti da bollo. Il presidente: Sepe