Art. 2.

                  Requisiti specifici di ammissione

    Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
    Iscrizione  al  relativo  all'albo professionale. L'iscrizione al
corrispondente  albo  professionale  di  uno  dei  Paesi  dell'Unione
europea  consente  la  partecipazione  alla selezione, fermo restando
l'obbligo   dell'iscrizione   in   Italia  prima  dell'assunzione  in
servizio.
    Anzianita'  di servizio di sette anni nel profilo per il quale e'
indetta  la  selezione,  di  cui cinque nella disciplina o disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina
equipollente  ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nel profilo
a  selezione  e  nella  disciplina.  I  criteri  per  la  valutazione
dell'anzianita'  di  servizio utile per l'accesso alla selezione sono
quelli   previsti  dagli  articoli 10  e  seguenti  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n. 484/1997 come integrato dal decreto
del  Ministero  della  sanita' n. 184 del 23 marzo 2000 e dal decreto
del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  8 marzo  2001.  Nei
certificati   di   servizio   devono  essere  indicate  le  posizioni
funzionali  o  le  qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i
servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei
relativi  periodi di attivita'. In applicazione dell'art. 15, comma 5
del decreto del Presidente della Repubblica citato, per le discipline
di  nuova  istituzione,  l'anzianita'  di servizio e specializzazione
possono  essere quelle relative ai servizi compresi o confluiti nelle
nuove discipline.
    Curriculum  ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  484  del  10 dicembre  1997.  Fino all'emanazione dei
provvedimenti  previsti  all'art. 6, comma 1 dello stesso d.P.R., per
l'incarico  di  responsabile  di struttura complessa si prescinde dal
requisito  della  specifica attivita' professionale da documentare ai
sensi   degli  articoli 5  e  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica citato.
    Fino  all'espletamento  del primo corso di formazione manageriale
di  cui  all'art. 7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 484/1997,  gli  incarichi  di  dirigente  medico  responsabile  di
struttura  complessa  sono attribuiti senza l'attestato di formazione
manageriale,  fermo  restando  l'obbligo di acquisire l'attestato nel
primo corso utile.
    Coloro  che sono in possesso dell'idoneita' conseguita in base al
pregresso   ordinamento,   possono   accedere   agli   incarichi   di
responsabile  di  struttura  complessa  nel  corrispondente profilo e
disciplina   anche   in   mancanza   dell'attestato   di   formazione
manageriale,   fermo  restando  l'obbligo,  nel  caso  di  assunzione
nell'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
    L'accertamento  dei  requisiti  di  cui  al  presente articolo e'
effettuato   dalla   commissione  di  esperti  di  cui  al  comma  2,
dell'art. 15 del decreto legislativo n. 229/1999.