Art. 8. Modalita' di selezione L'idoneita' dei candidati e' accertata dalla commissione di cui all'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 229/1999, sulla base di un colloquio e della valutazione del curriculum professionale. Prima di procedere al colloquio e alla valutazione del curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificita' del posto da ricoprire. Il giudizio riferito al curriculum deve essere adeguatamente motivato in relazione agli elementi documentali che sono stati presi in considerazione e hanno contribuito a determinarlo, con particolare riferimento all'ultimo decennio. La valutazione del curriculum precede il colloquio. Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche' all'accertamento delle capacita' gestionali-organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere. I candidati in possesso dei requisiti richiesti, saranno convocati per lo svolgimento del colloquio, con lettera raccomandata a.r., spedita almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento dello stesso. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, esplicita la sua determinazione in un giudizio complessivo motivato con particolare riferimento alla preparazione professionale e alla capacita' di direzione organizzativa pervenendo alla formulazione di un giudizio di idoneita' o non idoneita' all'incarico. La commissione non perverra', ne' direttamente, ne' indirettamente, alla formulazione di una graduatoria.