Art. 9. Conferimento dei posti Al termine delle operazioni di valutazione, la commissione predispone l'elenco degli idonei dal quale il direttore generale operera' la scelta del soggetto cui affidare l'incarico come previsto dall'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 229/1999. La decorrenza dell'incarico le modalita' e le condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro sono stabilite nel contratto individuale di lavoro. Il candidato a cui sara' conferito l'incarico sara' invitato a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e, pena la mancata stipula del contratto, gli ulteriori documenti richiesti dall'azienda U.S.L. n. 8 e ritenuti necessari per dimostrare il possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge per l'accesso al rapporto di lavoro. Con l'accettazione dell'incarico e la presa di servizio si intendono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dirigente comprese quelle stabilite a livello aziendale. Il trattamento economico dovuto e' quello previsto dai contratti nazionali collettivi di lavoro nel tempo vigenti e dagli accordi raggiunti in sede aziendale dalla contrattazione decentrata. Alla scadenza dell'incarico settennale, il rinnovo o il mancato rinnovo dell'incarico stesso e' disposto con provvedimento motivato dal direttore generale, previa verifica dell'espletamento dell'incarico, con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.