Art. 5.

                     Conferimento dell'incarico

    L'incarico  sara' conferito dal direttore generale sulla base del
parere   espresso  da  parte  dell'apposita  commissione  di  esperti
nominata   con  le  modalita'  ed  i  criteri  previsti  dal  decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502,  cosi'  come  integrato  dal
decreto legislativo n. 229/1999. La commissione predisporra' l'elenco
degli   idonei   previo   colloquio   e  valutazione  del  curriculum
professionale degli interessati.
    La  data  e la sede del colloquio saranno comunicate agli ammessi
tramite  lettera  raccomandata  con  ricevuta  di ritorno al recapito
indicato  nella  domanda.  Il  colloquio  e' diretto alla valutazione
delle   capacita'   professionali   del   candidato  nella  specifica
disciplina   con  riferimento  anche  alle  esperienze  professionali
documentate,  nonche'  all'accertamento  delle  capacita' gestionali,
organizzative  e  di  direzione  del candidato stesso con riferimento
all'incarico  da  svolgere.  La  mancata  presentazione  al colloquio
equivale  a  rinuncia.  Secondo  quanto  stabilito  dal  quinto comma
dell'art. 15-quinquies   del   decreto  legislativo  n. 502/1992  gli
incarichi  di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano
il  rapporto  di lavoro esclusivo. L'incarico ha durata quinquennale,
da'  titolo  a  specifico  trattamento  economico  ed e' rinnovabile.
Poiche'  l'assegnazione  dell'incarico  non  modifica le modalita' di
cessazione  del  rapporto di lavoro per compimento del limite massimo
di  eta',  la  durata  dello stesso, in tali casi, viene correlata al
raggiungimento  del predetto limite. Ai sensi della normativa vigente
l'assegnatario  dell'incarico  tenuto  ad  acquisire  l'attestato  di
formazione  manageriale  frequentando  e  superando  specifico  corso
regionale   cosi'   come   previsto   dall'art. 16-quinquies  decreto
legislativo  n. 502/1992.  Il  rinnovo  ed  il  mancato  rinnovo sono
disposti  con  provvedimento  motivato del direttore generale, previa
verifica  (effettuata  da  un collegio tecnico nominato dal direttore
generale    stesso    ai    sensi    della    normativa   richiamata)
dell'espletamento   dell'incarico,  con  riferimento  agli  obiettivi
affidati  ed  alle  risorse  attribuite.  Il dirigente non confermato
nell'incarico  e'  destinato  ad  altra  funzione  con la perdita del
relativo specifico trattamento economico.