Art. 5.

                             T i t o l i

    La  valutazione  dei  titoli,  previa individuazione dei criteri,
sara'  effettuata  dopo  le prove scritte e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    I  risultati  di  tale valutazione saranno resi noti ai candidati
prima dell'effettuazione della prova orale.
    Ai  titoli  non  puo'  essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 10/30 o equivalente.
    La  valutazione  dei  titoli  sara'  effettuata  sulla  base  dei
documenti  prodotti  dai candidati, per le categorie e con i punteggi
qui di seguito indicati:
      a) titolo   di   studio  richiesto  per  la  partecipazione  al
concorso,  tenuto  conto della valutazione finale: fino ad un massimo
di punti 2 su 30;
      b) titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 1 su 30;
      c) pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 3 su 30;
      d) dottorato    di    ricerca,    diplomi    o   attestati   di
specializzazione  o  qualificazione professionale a carattere tecnico
inerente  al posto messo a concorso, o altra idonea documentazione da
cui  sia possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle
mansioni da svolgere fino ad un massimo di punti 4 su 30.
    I  suddetti  titoli dovranno essere prodotti in originale o copia
autenticata  e  dovranno  pervenire  entro  il  termine  di  scadenza
previsto   per  la  presentazione  della  domanda  di  ammissione  al
concorso.