Art. 5. T i t o l i La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sara' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. I risultati di tale valutazione saranno resi noti ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale. Ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente. La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e con i punteggi qui di seguito indicati: a) titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, tenuto conto della valutazione finale: fino ad un massimo di punti 2 su 30; b) titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 1 su 30; c) pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 3 su 30; d) dottorato di ricerca, diplomi o attestati di specializzazione o qualificazione professionale a carattere tecnico inerente al posto messo a concorso, o altra idonea documentazione da cui sia possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da svolgere fino ad un massimo di punti 4 su 30. I suddetti titoli dovranno essere prodotti in originale o copia autenticata e dovranno pervenire entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.