Art. 5.

         Requisiti per l'ammissione al tirocinio e la nomina

    Per  l'ammissione  al  tirocinio  al fine del conseguimento della
nomina a giudice di pace e' necessario che l'aspirante:
      a) sia cittadino italiano;
      b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
      c)  non  abbia  riportato  condanne per delitti non colposi o a
pena  detentiva  per contravvenzione e non sia sottoposto a misure di
prevenzione o di sicurezza;
      d)  abbia  conseguito  la laurea in giurisprudenza in una delle
universita'  della  Repubblica  o presso una universita' estera di un
Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
      e) abbia la idoneita' fisica e psichica;
      f)  abbia  eta'  non  inferiore  a 30 anni e non superiore a 70
anni;
      g)  abbia cessato, o si impegni a cessare prima dell'assunzione
delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita'
lavorativa dipendente, pubblica o privata;
      h)  abbia  superato l'esame di abilitazione all'esercizio della
professione forense.
    Il  requisito  di  cui  alla  lettera  h)  non  e'  richiesto per
l'aspirante che abbia esercitato:
      1) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
      2) funzioni notarili;
      3) insegnamento di materie giuridiche nelle universita';
      4)  funzioni  inerenti  alle  qualifiche dirigenziali e alla ex
carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.