Art. 11. Assunzione in servizio I vincitori del concorso saranno assunti in prova con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria C - Area amministrativa, con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione economica C1. Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto. Nel caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono dal giorno della presa di servizio. Il dipendente assunto come sopra sara' soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi, che non potra' essere ne' prorogato ne' rinnovato alla scadenza. Ai fini del compimento del predetto periodo di prova si terra' conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso il suddetto periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intendera' confermato in servizio. In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolvera' senza obbligo di preavviso.