Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      1)   cittadinanza   italiana   o  di  uno  degli  Stati  membri
dell'Unione   europea.  Sono  equiparati  ai  cittadini  dello  Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
      2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
      3) godimento dei diritti politici;
      4) idoneita' fisica all'impiego;
      5) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
      6)  Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale.
    Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano stati
destituiti   dall'impiego   presso  una  pubblica  amministrazione  o
licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
    I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea dovranno
inoltre possedere i seguenti requisiti:
      godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
      essere  in  possesso,  fatta  eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    L'amministrazione   puo'   disporre,   in   qualunque   fase  del
procedimento  concorsuale,  l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.
    L'esclusione  e'  disposta  con decreto direttoriale motivato; il
motivo della stessa e' comunicato al candidato a mezzo raccomandata.
    L'Universita'  garantisce  l'applicazione  delle riserve previste
dalle  disposizioni normative vigenti, con riguardo alle categorie ed
alle percentuali individuate dalle stesse disposizioni.