Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 2) eta' non inferiore agli anni diciotto; 3) godimento dei diritti politici; 4) idoneita' fisica all'impiego; 5) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare; 6) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione puo' disporre, in qualunque fase del procedimento concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione e' disposta con decreto direttoriale motivato; il motivo della stessa e' comunicato al candidato a mezzo raccomandata. L'Universita' garantisce l'applicazione delle riserve previste dalle disposizioni normative vigenti, con riguardo alle categorie ed alle percentuali individuate dalle stesse disposizioni.