Art. 7. Titoli di preferenza Hanno preferenza a parita' di merito, in ordine decrescente, coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie: 1. gli insigni di medaglia al valor militare; 2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5. gli orfani di guerra; 6. gli orfani di caduti per fatto di guerra; 7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8. i feriti in combattimento; 9. gli insigni di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero di figli a carico; 19. gli invalidi ed i mutilati civili; 20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata dalla minore eta'. L'omissione delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati titoli di preferenza, comporta l'inapplicabilita' dei benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.