Art. 7.

                        Titoli di preferenza

    Hanno  preferenza  a  parita'  di  merito, in ordine decrescente,
coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
      1. gli insigni di medaglia al valor militare;
      2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4.  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5. gli orfani di guerra;
      6. gli orfani di caduti per fatto di guerra;
      7.  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8. i feriti in combattimento;
      9.  gli  insigni  di  croce  di  guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10.  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12.  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16.   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17.  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero di figli
a carico;
      19. gli invalidi ed i mutilati civili;
      20.  militari  volontari  delle  forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A  parita'  di  merito  e di titoli, la preferenza e' determinata
dalla minore eta'.
    L'omissione   delle   dichiarazioni   relative  al  possesso  dei
suindicati  titoli  di  preferenza,  comporta  l'inapplicabilita' dei
benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.