Art. 11.

                       Assunzione in servizio

      I vincitori del concorso saranno assunti in prova con contratto
di  lavoro subordinato a tempo indeterminato nella Categoria C - area
amministrativa,  con  la  corresponsione  del  trattamento  economico
relativo alla posizione economica C1.
    Il  vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro  il  termine  stabilito,  decade  dal  diritto alla stipula del
contratto. Nel caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al
termine  assegnato  per  comprovati  e gravi impedimenti, gli effetti
economici decorrono dal giorno della presa di servizio.
    Il  dipendente assunto come sopra sara' soggetto ad un periodo di
prova  della  durata di tre mesi, che non potra' essere ne' prorogato
ne' rinnovato alla scadenza.
    Ai  fini  del  compimento del predetto periodo di prova si terra'
conto del solo servizio effettivamente prestato.
    Decorso  il  suddetto  periodo  di prova senza che il rapporto di
lavoro  sia  stato  risolto  da una delle due parti, il dipendente si
intendera'  confermato  in servizio. In caso di giudizio sfavorevole,
il rapporto di lavoro si risolvera' senza obbligo di preavviso.