Art. 9.

         Formazione ed efficacia della graduatoria di merito

    La  votazione finale, determinata dalla somma dei voti conseguiti
nelle  prove  concorsuali,  e' pari ad un totale massimo di punti 60,
cosi' ripartiti:
      massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
      massimo punti 30 per la valutazione del colloquio.
    La  graduatoria  di  merito,  formulata  secondo  l'ordine  della
votazione  finale  determinata  come suindicato e con l'osservanza, a
parita'  di punti, delle preferenze di cui al presente bando, nonche'
delle   eventuali   riserve  previste  dalla  vigente  normativa,  e'
approvata  con  decreto  del  direttore  amministrativo  e pubblicata
all'albo ufficiale dell'ateneo.
    Sono  dichiarati  vincitori i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.
    Dalla  data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine
per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  di  merito  rimane  efficace  per  un termine di
ventiquattro  mesi  dalla  data  della  sopracitata pubblicazione per
l'eventuale  copertura  dei  posti  per  i quali il concorso e' stato
bandito  e  che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.