Art. 9. Formazione ed efficacia della graduatoria di merito La votazione finale, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, e' pari ad un totale massimo di punti 60, cosi' ripartiti: massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta; massimo punti 30 per la valutazione del colloquio. La graduatoria di merito, formulata secondo l'ordine della votazione finale determinata come suindicato e con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze di cui al presente bando, nonche' delle eventuali riserve previste dalla vigente normativa, e' approvata con decreto del direttore amministrativo e pubblicata all'albo ufficiale dell'ateneo. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.