Art. 5.

                         Ammissione al corso

    I   candidati   sono   ammessi   al  corso  secondo  l'ordine  di
graduatoria,  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei posti messi a
concorso.
    In  caso  di  utile  collocamento  anche in altre graduatorie, il
candidato  deve  optare  per un solo corso di dottorato. Tale opzione
deve  essere  esercitata  entro quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione della vincita.
    In   caso  di  rinuncia  dei  vincitori,  entro  sessanta  giorni
dall'inizio  dei  corsi,  subentrano  altri  candidati  collocati  in
posizione utile nella graduatoria.
    I  cittadini  stranieri  extracomunitari non titolari di borse di
studio  sono  ammessi  al  dottorato  con  le  stesse  modalita'  dei
cittadini comunitari.
    Possono  essere  ammessi  in  sovrannumero candidati idonei nella
graduatoria generale di merito, che fruiscano di assegni di ricerca.