Art. 5. Programma di esame Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui almeno una a contenuto teorico pratico ed una prova orale, tendenti ad accertare la conoscenza della lingua italiana, le conoscenze informatiche e la conoscenza di elementi di base di legislazione universitaria con particolare riferimento al seguente programma: prima prova: vertera' su elementi di base di legislazione e organizzazione universitaria, con particolare riferimento alla recente normativa sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari, allo statuto dell'Ateneo e al regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; seconda prova a contenuto teorico-pratico: vertera' nell'utilizzo del programma Excel e/o Word per Windows per la soluzione di semplici problemi di calcolo; prova orale: vertera' sugli argomenti delle prove scritte. Il punteggio delle predette prove e' espresso in trentesimi. Ogni singola prova si intende superata se il candidato ottiene almeno una votazione di 21/30 o equivalente. Questa universita' comunichera' il diario della prove scritte mediante comunicazione a tutti i concorrenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. La convocazione per la prova orale avverra' con la stessa modalita' non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale verra' data comunicazione contemporaneamente del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti validi documenti di riconoscimento: a) fotografia recente applicata su prescritto foglio di carta da bollo con firma autenticata dell'aspirante; b) carta d'identita', passaporto, porto d'armi; c) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato, a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni. Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta della prova orale la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che verra' affisso nella sede degli esami. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.