Art. 5.
                         Programma di esame
    Gli  esami consisteranno in due prove scritte di cui almeno una a
contenuto  teorico  pratico ed una prova orale, tendenti ad accertare
la  conoscenza della lingua italiana, le conoscenze informatiche e la
conoscenza  di  elementi  di  base  di legislazione universitaria con
particolare riferimento al seguente programma:
      prima  prova:  vertera'  su  elementi di base di legislazione e
organizzazione   universitaria,   con  particolare  riferimento  alla
recente   normativa   sulla   riforma   degli  ordinamenti  didattici
universitari, allo statuto dell'Ateneo e al regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
      seconda    prova    a   contenuto   teorico-pratico:   vertera'
nell'utilizzo  del  programma  Excel  e/o  Word  per  Windows  per la
soluzione di semplici problemi di calcolo;
      prova orale: vertera' sugli argomenti delle prove scritte.
    Il punteggio delle predette prove e' espresso in trentesimi. Ogni
singola  prova si intende superata se il candidato ottiene almeno una
votazione di 21/30 o equivalente.
    Questa  universita'  comunichera'  il  diario della prove scritte
mediante  comunicazione a tutti i concorrenti a mezzo di raccomandata
con  avviso  di  ricevimento, non meno di quindici giorni prima dello
svolgimento delle prove stesse.
    La  convocazione  per  la  prova  orale  avverra'  con  la stessa
modalita'  non  meno  di  venti  giorni prima dello svolgimento della
prova  stessa.  Ai  candidati  che conseguono l'ammissione alla prova
orale verra' data comunicazione contemporaneamente del voto riportato
in ciascuna delle prove scritte.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le prove di esame i candidati
dovranno  essere  muniti  di  uno  dei  seguenti  validi documenti di
riconoscimento:
      a) fotografia  recente  applicata su prescritto foglio di carta
da bollo con firma autenticata dell'aspirante;
      b) carta d'identita', passaporto, porto d'armi;
      c) tessera  di riconoscimento rilasciata da una amministrazione
dello  Stato, a norma del decreto del Presidente della Repubblica del
28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni.
    Le  sedute  della commissione esaminatrice durante lo svolgimento
della prova orale sono pubbliche.
    Al  termine  di  ogni  seduta  della  prova  orale la commissione
esaminatrice   formera'   l'elenco   dei   candidati  esaminati,  con
l'indicazione  dei  voti  da  ciascuno  riportati, che verra' affisso
nella sede degli esami.
    Il  punteggio  finale  e'  dato  dalla somma della media dei voti
conseguiti  nelle  prove  scritte  e della votazione conseguita nella
prova orale.