Art. 7.
                   Approvazione della graduatoria
    La  graduatoria  di  merito e' formata secondo l'ordine dei punti
della  votazione  complessiva  riportata  da  ciascun  candidato, con
l'osservanza,   a   parita'   di  punti,  delle  preferenze  previste
dall'art. 6 del presente bando.
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
di   merito,   sotto   condizione  sospensiva  dell'accertamento  dei
requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori, e'
approvata   con   provvedimento   del  direttore  amministrativo.  La
graduatoria  di  merito  e  quella del vincitore del concorso saranno
pubblicate    mediante    affissione    all'albo    della   Divisione
organizzazione  e  gestione delle risorse umane dell'Universita' «Ca'
Foscari»  di  Venezia, Dorsoduro 3246, Venezia, e pubblicati nel sito
Internet dell'Ateneo al seguente indirizzo: www.unive.it/concorsi
    Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
    Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  di  merito,  unitamente  a  quella dei vincitori
rimane  efficace  per un termine di diciotto mesi dalla data indicata
nel decreto di approvazione della graduatoria.
    La suddetta graduatoria potra' essere utilizzata, entro i termini
di  validita',  per  le  assunzioni  di  personale  disabile  di pari
categoria previste dalla convenzione di programma.
    L'assunzione  dei  vincitori  avverra' nei termini previsti dalla
convenzione.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' ai concorsi.