Art. 7. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, e' approvata con provvedimento del direttore amministrativo. La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno pubblicate mediante affissione all'albo della Divisione organizzazione e gestione delle risorse umane dell'Universita' «Ca' Foscari» di Venezia, Dorsoduro 3246, Venezia, e pubblicati nel sito Internet dell'Ateneo al seguente indirizzo: www.unive.it/concorsi Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data indicata nel decreto di approvazione della graduatoria. La suddetta graduatoria potra' essere utilizzata, entro i termini di validita', per le assunzioni di personale disabile di pari categoria previste dalla convenzione di programma. L'assunzione dei vincitori avverra' nei termini previsti dalla convenzione. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' ai concorsi.