Art. 6.
                       Prove di esame - Diario
    Le  prove  d'esame  consistono  in  due prove scritte, di cui una
scritta a carattere teorico-pratico, ed in una prova orale.
    La  commissione  esaminatrice di cui al precedente art. 4 dispone
complessivamente di settanta punti cosi' ripartiti:
      dieci punti per i titoli;
      trenta punti per le prove scritte;
      trenta punti per la prova orale.
    La  prima  prova scritta consiste in quesiti a risposta sintetica
da  effettuarsi  nel  tempo  stabilito  dalla commissione; la seconda
prova  a  carattere  teorico-pratico  consiste  nella redazione di un
documento  amministrativo/contabile e nell'illustrazione dei principi
normativi sottostanti la problematica prospettata, da effettuarsi nel
tempo  stabilito  dalla  commissione.  Per  la  redazione delle prove
scritte   potra'  prevedersi  l'uso  delle  apparecchiature  e  delle
applicazioni informatiche piu' diffuse.
    Le prove vertono sulle seguenti materie:
      ragioneria generale ed applicata;
      contabilita' finanziaria pubblica ed economico patrimoniale;
      ordinamento  degli  enti di ricerca con particolare riguardo al
decreto  legislativo  n. 296/1999, al decreto legislativo n. 138/2003
(Riordino  dell'Istituto  nazionale  di  astrofisica)  e  i  seguenti
regolamenti:  regolamento  sull'organizzazione  e  sul  funzionamento
degli  organi e delle strutture dell'INAF, pubblicato sul Supplemento
Ordinario  n. 171  alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2001,
serie  generale; regolamento sull'amministrazione, sulla contabilita'
e  sull'attivita' contrattuale dell'Istituto nazionale di astrofisica
(INAF),  pubblicato  sul  Supplemento  Ordinario n. 280 alla Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2001;
      diritto tributario;
      diritto pubblico e amministrativo;
      diritto privato.
    I candidati non possono introdurre, nelle sedi delle prove, carta
da  scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie;  possono consultare soltanto i dizionari, nonche' i codici ed
altri testi di legge non commentati.
    L'uso   di   telefoni   cellulari   e,  comunque,  ogni  tipo  di
comunicazione con l'esterno comporta l'esclusione dalla prova.
    Sono  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  coloro che avranno
riportato  in  ciascuna  delle  due  prove  scritte,  compresa quella
eventuale a contenuto teorico-pratico, il punteggio minimo di 21/30.
    La  prova  orale  verte  sulle medesime materie oggetto delle due
prove   scritte,  sull'accertamento  della  conoscenza  della  lingua
inglese  mediante  la lettura ed il commento di un brano scelto dalla
commissione  e  sull'accertamento  della  conoscenza  di  elementi di
informatica.
    La  prova  orale  si  intende superata con un punteggio di almeno
21/30.
    Al  termine  di  ogni  seduta per i colloqui orali la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno  riportato  nel  colloquio,  elenco  che,  sottoscritto  dal
presidente  e dal segretario della commissione, e' affisso nella sede
ove si svolge la prova orale.
    Il  punteggio finale e' dato dalla somma: del punteggio riportato
nella  valutazione  dei  titoli,  della media dei punteggi conseguiti
nelle due prove scritte e di quello conseguito nella prova orale.
    La  comunicazione  dei  giorni,  del luogo e della sede in cui si
svolgeranno  la prova scritta e la prova teorico-pratica del concorso
o  eventuali  rinvii,  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  -  4ยช  serie  speciale - almeno quindici giorni
prima delle date stabilite.
    Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
    L'avviso  per  la  presentazione  alla  prova orale sara' dato ai
singoli  candidati  almeno  venti  giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
    Ai  medesimi  e'  data  contemporaneamente comunicazione del voto
riportato  nelle  due  prove  scritte nonche' del punteggio riportato
nella valutazione dei titoli.
    La  mancata  partecipazione  alle  prove,  per  qualunque motivo,
comporta rinuncia di partecipazione alla procedura concorsuale.
    I  candidati,  ai  quali  non  sia  stata comunicata l'esclusione
disposta  ai  sensi del precedente art. 2, sono ammessi alle prove di
esame,   previa  esibizione  di  un  valido  documento  di  identita'
personale tra i seguenti:
      a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata
dal sindaco o da un notaio in data non anteriore ad un anno;
      b) tessera  di  riconoscimento  mod. A/T rilasciata da pubblica
amministrazione;
      c) tessera postale;
      d) porto d'armi;
      e) passaporto;
      f) carta di identita';
      g) patente di guida, se rilasciata dalla prefettura;