Art. 11. Documenti di rito per la nomina dei vincitori Al fine dell'emanazione del decreto direttoriale di nomina a ricercatore astronomo, i vincitori devono presentare agli uffici amministrativi competenti, la sottoelencata documentazione, entro il termine che l'amministrazione provvedera' ad indicare: A) per i cittadini italiani e per quelli della Comunita' europea: a) certificato medico, di data non anteriore a sei mesi dalla richiesta, rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza, o equipollente, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio. Il certificato, ove rilasciato dalle competenti autorita' dello Stato afferente alla Comunita' europea di cui lo straniero e' cittadino, deve essere conforme alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e deve, altresi', essere legalizzato dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale; b) dichiarazione attestante la copertura o meno di altro impiego alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311). Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato italiano presentera', oltre alla citata opzione, idonea dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l'indicazione dell'autorita' da cui dipende e presso la quale trovasi in servizio e della retribuzione goduta. L'amministrazione ricevente richiedera' direttamente a quella di appartenenza conferma della corrispondenza di quanto dichiarato dall'interessato; B) per i cittadini stranieri non appartenenti alla Comunita' europea: a) certificato di nascita; b) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino. Se lo stesso risiede in Italia oltre al certificato anzidetto, deve presentare anche il certificato generale del casellario giudiziale italiano e il certificato attestante i carichi pendenti; c) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza, o equipollente, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio; d) certificato attestante la cittadinanza. I documenti di cui alle lettere b), c) e d) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data della richiesta dei singoli osservatori. I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I candidati stranieri di cui alla presente lettera B), residenti in Italia, possono utilizzare, in riferimento alle richieste di cui ai punti a), b) e d), le dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare fatti, stati e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.