Art. 11.
            Documenti di rito per la nomina dei vincitori
    Al  fine  dell'emanazione  del  decreto  direttoriale di nomina a
ricercatore  astronomo,  i  vincitori  devono  presentare agli uffici
amministrativi  competenti, la sottoelencata documentazione, entro il
termine che l'amministrazione provvedera' ad indicare:
      A)  per  i  cittadini  italiani  e  per  quelli della Comunita'
europea:
        a) certificato medico, di data non anteriore a sei mesi dalla
richiesta,  rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale
sanitario  del comune di residenza, o equipollente, dal quale risulti
che  il  candidato  e'  fisicamente  idoneo  all'impiego per il quale
concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque
influire  sul rendimento del servizio. Il certificato, ove rilasciato
dalle  competenti  autorita'  dello  Stato  afferente  alla Comunita'
europea  di  cui lo straniero e' cittadino, deve essere conforme alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso  e deve, altresi', essere
legalizzato dalle competenti autorita' consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale;
        b) dichiarazione  attestante  la  copertura  o  meno di altro
impiego  alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di
altri  enti  pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione
di  opzione  per  il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958,
n. 311).
    Il  vincitore  che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione
dello  Stato  italiano presentera', oltre alla citata opzione, idonea
dichiarazione   sostitutiva   di  cui  all'art. 46  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   28 dicembre   2000,   n. 445,   con
l'indicazione dell'autorita' da cui dipende e presso la quale trovasi
in servizio e della retribuzione goduta.
    L'amministrazione  ricevente richiedera' direttamente a quella di
appartenenza  conferma  della  corrispondenza  di  quanto  dichiarato
dall'interessato;
      B)  per  i  cittadini stranieri non appartenenti alla Comunita'
europea:
        a) certificato di nascita;
        b) certificato   equipollente  al  certificato  generale  del
casellario  giudiziale  rilasciato  dalla  competente autorita' dello
Stato  di  cui  lo  straniero  e'  cittadino. Se lo stesso risiede in
Italia  oltre  al  certificato  anzidetto,  deve  presentare anche il
certificato   generale   del  casellario  giudiziale  italiano  e  il
certificato attestante i carichi pendenti;
        c) certificato  medico  rilasciato  da  un  medico  militare,
provinciale   o  ufficiale  sanitario  del  comune  di  residenza,  o
equipollente,  dal  quale  risulti  che  il  candidato e' fisicamente
idoneo  all'impiego  per il quale concorre ed e' esente da difetti ed
imperfezioni   che  possono  comunque  influire  sul  rendimento  del
servizio;
        d) certificato attestante la cittadinanza.
    I documenti di cui alle lettere b), c) e d) devono essere di data
non  anteriore  a  sei  mesi  dalla  data della richiesta dei singoli
osservatori.
    I  certificati  rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana  devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  debbono  essere  conformi alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    I  candidati stranieri di cui alla presente lettera B), residenti
in  Italia,  possono utilizzare, in riferimento alle richieste di cui
ai  punti a), b) e d), le dichiarazioni sostitutive di cui al decreto
del   Presidente   della   Repubblica   28 dicembre   2000,   n. 445,
limitatamente  ai  casi in cui si tratti di comprovare fatti, stati e
qualita'  personali  certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.