Art. 12.
          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
    I  candidati  potranno  richiedere  -  entro tre mesi dal termine
della  procedura,  con  domanda  da  inoltrare  all'Osservatorio - la
restituzione,  con  spese  a  loro  carico,  dei  documenti  e  delle
pubblicazioni  inviate. Decorso tale termine l'Osservatorio disporra'
del   materiale   secondo   le   proprie   necessita',  senza  alcuna
responsabilita'.