Art. 12. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni I candidati potranno richiedere - entro tre mesi dal termine della procedura, con domanda da inoltrare all'Osservatorio - la restituzione, con spese a loro carico, dei documenti e delle pubblicazioni inviate. Decorso tale termine l'Osservatorio disporra' del materiale secondo le proprie necessita', senza alcuna responsabilita'.