Art. 9.
                     Ricusazione dei commissari
    Dalla  data  di  pubblicazione  in Gazzetta Ufficiale dell'avviso
concernente  il  decreto  di  nomina  della  commissione giudicatrice
decorre il termine dei trenta giorni previsto dall'art. 9 della legge
21 giugno   1995,   n. 236,  per  la  presentazione,  al  commissario
straordinario dell'INAF, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di  ricusazione  dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo
l'insediamento   della   commissione  non  sono  ammesse  istanze  di
ricusazione dei medesimi.
    Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita'  di  componente  delle  commissioni giudicatrici. Il rigetto
dell'istanza  di  ricusazione  non  puo'  essere  dedotto  come causa
successiva di ricusazione.