Art. 9. Ricusazione dei commissari Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso concernente il decreto di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine dei trenta giorni previsto dall'art. 9 della legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione, al commissario straordinario dell'INAF, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei medesimi. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come causa successiva di ricusazione.