Art. 2.
    Gli  assegni  sono  attivati, per l'importo lordo annuo indicato,
nell'ambito  dei relativi settori scientifico-disciplinari e presso i
rispettivi  dipartimenti,  con  riferimento  ai seguenti programmi di
ricerca:

    ---->  Vedere Tabella da pag. 14 a pag. 16 della G.U.  <----