Art. 5. Gli assegni sono erogati previa valutazione comparativa basata sui titoli dei candidati e su un colloquio. A tal fine su proposta del consiglio di dipartimento interessato viene nominata dal rettore una commissione, per ognuno degli assegni banditi, composta da tre docenti di cui almeno due professori di ruolo. I criteri di valutazione saranno predeterminati dalla stessa commissione e dovranno tener conto: a) di titoli e pubblicazioni scientifiche, compresi: il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonche' lo svolgimento di una documentata attivita' di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero (60 punti su 100) il conseguimento del titolo di dottore di ricerca nel settore disciplinare inerente al programma di ricerca sara' valutato 10 punti; b) del colloquio, che vertera' su argomenti attinenti il progetto di ricerca per il quale e' stato bandito l'assegno (40 punti su 100). Non possono essere ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto meno di 40/100 nella valutazione dei titoli. I candidati ammessi a sostenere la prova orale verranno convocati, a cura della segreteria del dipartimento interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di dieci giorni prima dello svolgimento della prova. Essi dovranno presentarsi muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio. Al termine di ogni sessione di colloqui la commissione procedera' alla formulazione di una graduatoria dei candidati con il relativo punteggio, affissa nella sede degli esami. Il giudizio della commissione e' insindacabile. Sulla base della somma dei punteggi complessivi riportati dai singoli candidati, la commissione formulera' una graduatoria di merito in base alla quale, con decreto rettorale, saranno attribuiti gli assegni. La graduatoria finale sara' affissa presso l'albo del dipartimento presso cui si' e svolta la procedura concorsuale. Il concorso non si intende comunque superato se il candidato non avra' ottenuto una votazione complessiva di almeno 70 su 100.