Art. 7.
    Il  candidato  che risulta vincitore al termine della valutazione
comparativa  stipula con l'Universita' un contratto che disciplina la
collaborazione  per attivita' di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma
6, della legge n. 449/1997.
    In  caso di rinuncia o tardiva accettazione da parte degli aventi
diritto subentra altro candidato secondo l'ordine di graduatoria.
    L'attivita'  dell'assegnista  deve avere carattere continuativo o
comunque temporalmente definito, coordinato rispetto alla complessiva
attivita'  del  committente  e  deve  essere strettamente legata alla
realizzazione  del  programma  di  ricerca o di una fase di esso, pur
essendo  svolta  in  condizioni  di  autonomia senza orario di lavoro
predeterminato;  e'  esclusa per l'assegnista ogni forma di attivita'
didattica.
    L'assunzione  o  il  mantenimento  da  parte  dell'assegnista  di
incarichi  retribuiti  (diversi  dal rapporto di lavoro dipendente di
amministrazioni   pubbliche,   per  il  quale  e'  fatto  obbligo  di
aspettativa   senza   assegni)   e'   subordinata   alla   preventiva
autorizzazione  da  parte  del  consiglio di dipartimento, sentito il
responsabile  della ricerca, che ne dichiari la compatibilita' con lo
svolgimento delle attivita' connesse all'assegno.
    Durante  tutto  il  periodo  in  cui  presta  la sua opera presso
l'Ateneo   il   titolare   di   assegno  di  ricerca  e'  coperto  da
assicurazione    relativa    ad    eventuali    infortuni   derivanti
dall'attivita' svolta.
    Il  godimento  dell'assegno  non si configura come un rapporto di
lavoro,  essendo  finalizzato  alla  sola  formazione  e  sviluppo di
specifiche  professionalita'.  L'assegno  non  da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'.
    I  dipendenti  pubblici  che  fruiscono  degli  assegni di cui al
presente  bando, chiederanno il collocamento in congedo straordinario
per  motivi  di  studio  senza  assegni,  per  il  periodo  di durata
dell'assegno.