Art. 7. Il candidato che risulta vincitore al termine della valutazione comparativa stipula con l'Universita' un contratto che disciplina la collaborazione per attivita' di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997. In caso di rinuncia o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto subentra altro candidato secondo l'ordine di graduatoria. L'attivita' dell'assegnista deve avere carattere continuativo o comunque temporalmente definito, coordinato rispetto alla complessiva attivita' del committente e deve essere strettamente legata alla realizzazione del programma di ricerca o di una fase di esso, pur essendo svolta in condizioni di autonomia senza orario di lavoro predeterminato; e' esclusa per l'assegnista ogni forma di attivita' didattica. L'assunzione o il mantenimento da parte dell'assegnista di incarichi retribuiti (diversi dal rapporto di lavoro dipendente di amministrazioni pubbliche, per il quale e' fatto obbligo di aspettativa senza assegni) e' subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del consiglio di dipartimento, sentito il responsabile della ricerca, che ne dichiari la compatibilita' con lo svolgimento delle attivita' connesse all'assegno. Durante tutto il periodo in cui presta la sua opera presso l'Ateneo il titolare di assegno di ricerca e' coperto da assicurazione relativa ad eventuali infortuni derivanti dall'attivita' svolta. Il godimento dell'assegno non si configura come un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione e sviluppo di specifiche professionalita'. L'assegno non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'. I dipendenti pubblici che fruiscono degli assegni di cui al presente bando, chiederanno il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, per il periodo di durata dell'assegno.