Art. 8.
    La  valutazione  dell'attivita'  svolta spetta al Consiglio della
struttura  presso  cui  si svolge la collaborazione, su relazione del
responsabile  dell'attivita'  scientifica  del  titolare dell'assegno
(tutor).
    Lo  stesso  Consiglio  puo' proporre il rinnovo. La decisione sul
rinnovo spetta al Senato accademico.