Art. 5.

                            Prove d'esame

    Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova orale.
    Le  prove  scritte  sono dirette a valutare, sia sotto il profilo
teorico  sia  sotto  quello  applicativo-operativo,  la  preparazione
tecnica  di  base  e  la  cultura  generale  del  candidato,  la  sua
attitudine  all'analisi  di  fatti e di avvenimenti, alla riflessione
critica e alla sintesi e la sua capacita' di dare soluzioni tecniche,
operative,   organizzative,   gestionali  e  giuridiche  di  problemi
inerenti le funzioni dirigenziali da svolgere relativi alle attivita'
istituzionali degli enti pubblici di ricerca.
    In particolare:
      la  prima  prova  scritta  consistera'  nello svolgimento di un
elaborato  su  tematiche  di  ambito  giuridico-economico a carattere
generale  con  riflessi  su  materie attinenti allo svolgimento delle
funzioni dirigenziali;
      la  seconda  prova  scritta consistera' nella risoluzione di un
caso in ambito giuridico-amministrativo e/o gestionale-organizzativo,
connesso all'attivita' istituzionale degli enti pubblici di ricerca.
    La  prova  orale consistera' in un colloquio diretto ad accertare
l'attitudine  dei  candidati alla corretta soluzione sotto il profilo
della   legittimita',   della   convenienza,   della   efficacia   ed
economicita'  organizzativa di questioni connesse all'espletamento di
funzioni dirigenziali presso gli enti pubblici di ricerca.
    Nell'ambito   della  prova  orale  sara'  altresi'  accertata  la
padronanza  della  lingua  inglese attraverso la traduzione di testi,
nonche'  mediante  una  conversazione. In occasione della prova orale
sara'  accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse, da realizzarsi anche mediante
una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle problematiche e
delle  potenzialita'  organizzative  connesse all'uso degli strumenti
informatici.
    Del  giudizio  conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini
della determinazione del voto relativo alla prova orale.
    La  commissione  dispone,  per  la  valutazione,  di 30 punti per
ciascuna prova scritta e di 40 punti per la prova orale.
    Il  diario delle prove scritte con l'indicazione della data e del
luogo  in cui le stesse si svolgeranno verra' comunicato ai candidati
a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  spedita  almeno
quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.
    I  candidati  ai  quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso,  sono tenuti a presentarsi per le prove con un documento di
riconoscimento nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso
suddetto.
    Per  l'espletamento  di  ciascuna  prova  scritta  la commissione
valutera' l'opportunita' di autorizzare la consultazione da parte dei
candidati  dei soli testi di legge, non commentati e non annotati con
la giurisprudenza, e dei dizionari.
    Saranno  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  i candidati che
avranno  riportato  un punteggio non inferiore a 21 in ciascuna prova
scritta.
    Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale
sara'   data  comunicazione,  mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,   con  l'indicazione  del  voto  riportato  nelle  prove
scritte,   spedita   almeno  venti  giorni  prima  della  data  dello
svolgimento della stessa.
    La  prova  orale  si  intendera'  superata  se il candidato avra'
riportato un punteggio non inferiore a 28.
    L'assenza  del  candidato  sara'  considerata  come rinuncia alla
prova qualunque ne sia la causa.
    Al  termine  dei  colloqui  la  commissione formera' l'elenco dei
candidati  esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno
di  essi  e, nello stesso giorno, curera' l'affissione di tale elenco
alla sede di esame.
    La  prova  orale  si  svolgera' in un'aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.