Art. 5. Prove d'esame Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova orale. Le prove scritte sono dirette a valutare, sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo, la preparazione tecnica di base e la cultura generale del candidato, la sua attitudine all'analisi di fatti e di avvenimenti, alla riflessione critica e alla sintesi e la sua capacita' di dare soluzioni tecniche, operative, organizzative, gestionali e giuridiche di problemi inerenti le funzioni dirigenziali da svolgere relativi alle attivita' istituzionali degli enti pubblici di ricerca. In particolare: la prima prova scritta consistera' nello svolgimento di un elaborato su tematiche di ambito giuridico-economico a carattere generale con riflessi su materie attinenti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali; la seconda prova scritta consistera' nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo e/o gestionale-organizzativo, connesso all'attivita' istituzionale degli enti pubblici di ricerca. La prova orale consistera' in un colloquio diretto ad accertare l'attitudine dei candidati alla corretta soluzione sotto il profilo della legittimita', della convenienza, della efficacia ed economicita' organizzativa di questioni connesse all'espletamento di funzioni dirigenziali presso gli enti pubblici di ricerca. Nell'ambito della prova orale sara' altresi' accertata la padronanza della lingua inglese attraverso la traduzione di testi, nonche' mediante una conversazione. In occasione della prova orale sara' accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle problematiche e delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale. La commissione dispone, per la valutazione, di 30 punti per ciascuna prova scritta e di 40 punti per la prova orale. Il diario delle prove scritte con l'indicazione della data e del luogo in cui le stesse si svolgeranno verra' comunicato ai candidati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per le prove con un documento di riconoscimento nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso suddetto. Per l'espletamento di ciascuna prova scritta la commissione valutera' l'opportunita' di autorizzare la consultazione da parte dei candidati dei soli testi di legge, non commentati e non annotati con la giurisprudenza, e dei dizionari. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a 21 in ciascuna prova scritta. Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sara' data comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, spedita almeno venti giorni prima della data dello svolgimento della stessa. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato un punteggio non inferiore a 28. L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia alla prova qualunque ne sia la causa. Al termine dei colloqui la commissione formera' l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curera' l'affissione di tale elenco alla sede di esame. La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.