Art. 6.

                         Modalita' procedura

    Ai  sensi  dell'art. 13  del  decreto  legislativo 19 giugno 1999
n. 229 la commissione esaminatrice e' nominata dal direttore generale
ed  e'  composta  dal  direttore  sanitario  che la presiede e da due
dirigenti  dei  ruoli del personale del servizio sanitario nazionale,
preposti   ad   una  struttura  complessa  della  disciplina  oggetto
dell'incarico,  di  cui uno individuato dal direttore generale ed uno
dal  collegio  di direzione. Fino alla costituzione del collegio alla
individuazione provvede il consiglio dei sanitari.
    La  commissione  provvedera'  all'accertamento  del  possesso dei
requisiti  dei candidati e predisporra' l'elenco degli idonei, previa
valutazione  del  curriculum professionale e successiva effettuazione
di   un   colloquio   diretto   alla   valutazione   della  capacita'
professionale   del   candidato   nella   specifica   disciplina  con
riferimento  anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento  delle  capacita'  gestionali,  organizzative  e  di
direzione  del  candidato  stesso  con  riferimento  all'incarico  da
svolgere.
    La  data  ed il luogo di effettuazione del colloquio saranno resi
noti  a  ciascun  candidato ammesso mediante lettera raccomandata con
avviso  di  ricevimento  -  inviata  al domicilio comunicato - almeno
venti giorni prima dello svolgimento dello stesso.