Art. 8.

             Preferenza a parita' di merito e precedenza

    I  concorrenti  che  abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire  all'Universita'  degli  studi  di Teramo, entro il termine
perentorio  di  quindici  giorni  decorrenti  dal giorno successivo a
quello  in  cui hanno sostenuto la prova stessa, i documenti in carta
semplice,   ovvero   le   relative   dichiarazioni  sostitutive,  che
certifichino,  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso, il possesso:
      a) dei  titoli  di precedenza indicati nell'art. 18 del decreto
legislativo   8 maggio  2001,  n. 215,  e  nell'art. 40  della  legge
20 settembre  1980, n. 574, in materia di personale militare, e nella
legge  12 marzo  1999,  n. 68,  in  materia  di diritto al lavoro dei
disabili;
      b) dei  titoli  di  preferenza  a  parita'  di merito, previsti
dall'art. 5,  comma  4,  del  decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio   1994,   n. 487,  e  successive  modificazioni,  attestanti
l'appartenenza del candidato ad una o piu' delle seguenti categorie:
        1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
        2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
        3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
        4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
        5) gli orfani di guerra;
        6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
        7)  gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
        8) i feriti in combattimento;
        9)  gli  insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
        10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di guerra e
combattenti;
        11)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi per fatto di
guerra;
        12)  i  figli  dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
        13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati
e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
        14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati
e  le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto
di guerra;
        15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati
e  le  sorelle  ed  i  fratelli  vedovi  o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico o privato;
        16)  coloro  che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
        17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
        18)  i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
        19) gli invalidi ed i mutilati civili;
        20)  militari  volontari  delle  Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
      c) dei sottoelencati titoli di preferenza a parita' di merito e
di  titoli, previsti dall'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni:
        1)  numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
        2)  l'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
    Quanto  sopra  anche se tali dichiarazioni siano state rese nella
domanda di partecipazione al concorso.
    Tale documentazione non e' richiesta qualora l'amministrazione ne
sia  gia'  in  possesso.  In  tale  caso e' comunque fatto obbligo al
candidato  di  fornire  esplichi  riferimenti all'amministrazione nei
medesimi  termini  temporali  di  cui  al  primo  comma  del presente
articolo.
    Sulla  base  di  quanto  precede  e della graduatoria generale di
merito provvisoria si provvede con decreto rettorale all'approvazione
della  graduatoria  generale  definitiva  ed  alla  dichiarazione del
vincitore.
    Tale  provvedimento conclude la procedura concorsuale e della sua
pubblicazione  all'albo  del  rettorato  sara' data notizia, mediante
avviso,  nella  Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale. Dalla data di
pubblicazione  del  predetto  avviso  decorre  il termine di sessanta
giorni   per   impugnare  l'atto  dinanzi  all'autorita'  giudiziaria
amministrativa  e  il  termine  di  centoventi giorni per esperire il
ricorso straordinario al Capo dello Stato.