Art. 2. Requisiti per l'accesso ai corsi Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea specialistica o di laurea ante riforma ovvero di titolo conseguito presso universita' straniere, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche italiane, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. Qualora il titolo non sia stato riconosciuto, sara' il collegio dei docenti del dottorato di ricerca a deliberare sull'equipollenza del titolo accademico conseguito all'estero, ai soli limitati fini dell'ammissione al dottorato. Possono, inoltre, presentare domanda di partecipazione coloro che conseguiranno il relativo titolo di ammissione entro e non oltre la data del 20 dicembre 2003. In tal caso l'ammissione verra' disposta «con riserva» e il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, la relativa autocertificazione (o certificato originale) entro il 31 dicembre 2003. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.