Art. 2.

                  Requisiti per l'accesso ai corsi

    Possono  presentare  domanda di partecipazione al concorso, senza
limitazione  di  eta'  e cittadinanza, coloro che sono in possesso di
laurea  specialistica  o  di  laurea  ante  riforma  ovvero di titolo
conseguito presso universita' straniere, preventivamente riconosciuto
dalle  autorita'  accademiche  italiane, anche nell'ambito di accordi
interuniversitari  di cooperazione e mobilita'. Qualora il titolo non
sia  stato  riconosciuto, sara' il collegio dei docenti del dottorato
di  ricerca  a  deliberare  sull'equipollenza  del  titolo accademico
conseguito  all'estero,  ai  soli  limitati  fini  dell'ammissione al
dottorato.
    Possono, inoltre, presentare domanda di partecipazione coloro che
conseguiranno  il  relativo titolo di ammissione entro e non oltre la
data  del  20 dicembre 2003. In tal caso l'ammissione verra' disposta
«con  riserva»  e  il  candidato sara' tenuto a presentare, a pena di
decadenza,  la  relativa autocertificazione (o certificato originale)
entro il 31 dicembre 2003.
    L'amministrazione   puo'   disporre,   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato  del  rettore,  l'esclusione  dalla procedura
selettiva per difetto dei requisiti prescritti.