Art. 5.

                      Commissioni giudicatrici

    La  commissione  giudicatrice  del  concorso  per l'ammissione al
dottorato  di  ricerca, nominata dal rettore su proposta del collegio
dei docenti, sara' composta dal coordinatore del corso o suo delegato
e  da  altri due docenti o ricercatori universitari di ruolo, esperti
nelle discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari cui si
riferisce il corso.
    Ad  essi  possono  essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri,  scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.
    Ogni   commissione   dispone,   per  la  valutazione  di  ciascun
candidato, di 60 punti per ciascuna prova.
    Sara'  ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
    La  convocazione  alla  prova  orale,  per i candidati ammessi ad
essa,  sara'  pubblicata  all'albo  ufficiale  e  sul  sito  Internet
dell'Universita': www.lumsa.it
    Il  colloquio  orale  si  intende  superato  nel  caso  in cui il
candidato  ottenga  un  punteggio  non  inferiore  a  40/60  ed abbia
dimostrato   una   conoscenza   sufficiente  della  lingua  straniera
indicata.
    Al   termine  delle  prove  d'esame  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati  nelle  singole  prove.  In  caso  di  parita'  di voti, la
preferenza  tra  i  candidati  viene determinata con riferimento allo
loro  situazione  economica,  nel  rispetto  di  quanto  previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
    Al  termine  di  ogni  prova  la  commissione  rende  pubblici  i
risultati   tramite  pubblicazione  all'Albo  ufficiale  e  sul  sito
Internet dell'Universita'.
    Mediante  tali  avvisi  si intende assolto l'adempimento relativo
alla pubblicita' degli atti.
    Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.
    Il  rettore  nomina con proprio decreto le commissioni incaricate
delle  valutazioni  comparative dei candidati ai fini dell'ammissione
ai corsi.
    Le  commissioni  incaricate  delle  valutazioni  comparative sono
composte  da  due  membri  del collegio dei docenti del corso e da un
professore   di   ruolo,   di   Universita'   italiane  o  straniere,
appartenente  ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il
corso.
    In  relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuira'
a  ogni  candidato  fino  a 60 punti per la prova scritta e fino a 30
punti  per la prova orale comprensiva della verifica della conoscenza
della lingua straniera.
    Sara'  ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella  prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60; il colloquio
orale  si  intende  superato  nel caso in cui il candidato ottenga un
punteggio  non  inferiore  a 18/30 ed abbia dimostrato una conoscenza
sufficiente della lingua straniera prescelta.
    A  parita'  di  punteggio si dara' la preferenza al candidato con
minore anzianita' anagrafica.