Art. 6. Ammissione ai corsi I candidati sono ammessi ai corsi, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria finale di merito, sino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato di ricerca. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie finali di merito, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato di ricerca. Il candidato, risultato in base alla graduatoria tra gli ammessi al corso, decade dall'ammissione qualora non esprima la propria accettazione entro quindici giorni dal giorno successivo alla pubblicazione dell'esito del concorso; in tal caso subentra il candidato che segue secondo l'ordine della graduatoria. L'ammissione e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione del collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali. Chi e' gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca puo' essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un secondo corso di dottorato di ricerca non coperto da borsa.