Art. 6.

                         Ammissione ai corsi

    I  candidati  sono  ammessi  ai corsi, secondo l'ordine stabilito
nella  graduatoria finale di merito, sino alla concorrenza del numero
dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato di ricerca.
    In  caso  di  utile  collocamento  in  piu' graduatorie finali di
merito,  il  candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di
dottorato di ricerca.
    Il  candidato, risultato in base alla graduatoria tra gli ammessi
al  corso,  decade  dall'ammissione  qualora  non  esprima la propria
accettazione   entro  quindici  giorni  dal  giorno  successivo  alla
pubblicazione  dell'esito  del  concorso;  in  tal  caso  subentra il
candidato che segue secondo l'ordine della graduatoria.
    L'ammissione  e  la  frequenza  ai corsi di dottorato di ricerca,
senza  borsa  di  studio,  e'  compatibile, previa autorizzazione del
collegio  dei  docenti,  con  i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali.
    Chi  e'  gia'  in  possesso del titolo di dottore di ricerca puo'
essere  ammesso  a  frequentare,  previo  superamento  delle prove di
selezione,  un  secondo  corso di dottorato di ricerca non coperto da
borsa.