Art. 7. Iscrizione ai corsi I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, dovranno presentare o far pervenire, tramite servizio postale, all'ufficio Dottorati di ricerca - via della Traspontina n. 21 - 00193 Roma (sulla busta dovra' essere chiaramente riportata la dicitura: «Domanda di iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca»), entro quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria finale, i seguenti documenti: fotocopia di un documento di riconoscimento debitamente firmata; fotocopia del proprio numero del codice fiscale; n. 3 fotografie recenti formato tessera firmate a tergo; ricevuta del versamento della prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e versamento della tassa regionale (per i vincitori senza assegnazione della borsa); domanda di ammissione al corso di dottorato in carta legale da Euro 10,33; autocertificazione attestante la laurea posseduta se e' stata conseguita in Italia. Nel caso del titolo conseguito all'estero: documento originale del titolo accademico equipollente conseguito presso universita' straniera. Nella domanda di ammissione (lo schema di domanda e' disponibile presso l'ufficio dottorati di ricerca e scaricabile alla pagina www.lumsa.it) il candidato dichiara: di chiedere/non chiedere l'erogazione della borsa di studio (anche i vincitori non beneficiari della borsa di studio dovranno effettuare tale opzione nell'eventualita' che un candidato avente titolo alla borsa vi rinunci); di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad un corso di diploma, di laurea o ad altro corso di dottorato fino al conseguimento del titolo; di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione o corso di perfezionamento, nel caso di iscrizione in atto dichiarazione di impegno a sospenderne la frequenza; di avere/ non avere gia' usufruito in precedenza di borsa di studio (anche per un solo anno ) per un corso di dottorato di ricerca; di essere/ non essere in servizio presso una Pubblica amministrazione o altro Ente pubblico. di impegnarsi a restituire le somme percepite relativamente alla borsa per il periodo in cui il proprio reddito personale superi il limite di Euro 10.561,54. I vincitori che non presentano la domanda di ammissione nel termine di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria finale di cui all'art. 6, sono considerati rinunciatari ed i posti corrispondenti sono messi a disposizione dei candidati classificati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.