Art. 8.

                           Borse di studio

    Le  borse  di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di  dottorato al precedente art. 1, sono assegnate previa valutazione
comparativa   del   merito   in  base  alle  prove  effettuate  dalle
commissioni esaminatrici e secondo l'ordine delle graduatorie.
    L'importo  annuale  della  borsa  di studio, determinata ai sensi
dell'art. 1,  comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, e' pari a Euro 10.561,54
assoggettato   al   contributo   previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata.
    La   durata   dell'erogazione  delle  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera  durata  del  corso ed e' confermata dal superamento delle
prove  annuali di verifica del lavoro svolto, effettuata dal collegio
dei docenti.
    La cadenza del pagamento della borsa di studio sara' bimestrale a
partire dall'inizio dell'attivita' del corso.
    La borsa di studio non e' cumulabile con altra borsa di qualsiasi
genere,  tranne  quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili   ad   integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
formazione e di ricerca dei borsisti.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato, per eventuali
periodi    di   soggiorno   all'estero,   nella   misura   del   50%,
subordinatamente    alla   sussistenza   della   relativa   copertura
finanziaria.
    La  borsa  di  studio  e'  altresi'  incompatibile con un reddito
personale  complessivo annuo superiore a Euro 10.561,54. Tale reddito
si  evince  dalla  dichiarazione  dei  redditi,  presentata nell'anno
precedente  di  assegnazione  della  borsa, nel quadro riepilogativo,
rigo «imponibile IRPEF».
    L'erogazione   della  borsa  esclude  nel  modo  piu'  categorico
l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Universita'.
    Le  tasse  e  i  contributi per l'accesso e la frequenza al corso
sono fissati in Euro 1.549,38 annui, a cui vanno aggiunte Euro 106,82
per  il  versamento  della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario (ai sensi della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16 e
successive  modifiche), per ciascun anno di corso. La tassa regionale
e   la   prima   rata   da   Euro   774,69  dovranno  essere  versate
contestualmente all'iscrizione, la seconda rata entro il 31 maggio di
ogni anno di corso.
    Gli  assegnatari  di borsa di studio saranno esenti dal pagamento
dei contributi d'iscrizione e frequenza.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra'  esercitare  entro  il termine per l'iscrizione opzione per un
solo corso di dottorato.