Art. 9.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    I   dottorandi   hanno  l'obbligo  di  frequentare  le  attivita'
programmate  dal  collegio  dei  docenti,  a  svolgere con assiduita'
l'attivita'  di ricerca e a presentare al collegio stesso, al termine
di  ogni  anno,  una  relazione sulle attivita' e le ricerche svolte,
nonche'  alla  fine  del  corso  una  tesi  di ricerca con contributi
originali.
    Dopo  il  primo anno di corso, ai dottorandi puo' essere affidata
una  limitata  attivita'  didattica sussidiaria o integrativa, previo
parere  favorevole  del  collegio docenti; tale attivita' non deve in
ogni  caso  compromettere  l'attivita' di formazione alla ricerca, e'
facoltativa,  senza oneri per il bilancio dell'Ateneo e non da' luogo
a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.
    A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore  la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato.
    Il  servizio  militare,  la  maternita'  e le assenze per grave e
documentata  malattia  possono  comportare  la sospensione dal corso,
previa   autorizzazione   del   collegio  dei  docenti.  In  caso  di
sospensione  di  durata  superiore  a  trenta  giorni, verra' sospesa
l'erogazione della borsa di studio.
    E'  vietata  la  contemporanea  iscrizione  ad  un altro corso di
dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea.
    E'  vietata  la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne  quelle  concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare,  con  soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi.
    Chi  ha  gia'  usufruito  di  una borsa di studio per un corso di
dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.
    Ai  sensi  dell'art. 2  della  legge 13 agosto 1984, n. 476, come
modificato  dall'art. 52,  comma  57,  della  legge 28 dicembre 2001,
n. 448,  il  pubblico  dipendente  ammesso  a  corsi  di dottorato di
ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della  borsa  di  studio  ove  ricorrono  le condizioni richieste. Il
periodo  di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione
di  carriera,  del trattamento di quiescenza e previdenza. In caso di
ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di  rinunzia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca  il  rapporto  di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa
per  volonta'  del  dipendente  nei  due anni successivi e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti.
    La  collaborazione  didattica  e'  facoltativa,  senza  oneri per
l'Ateneo  e  non  da  luogo  a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
dell'Universita'.