Art. 2. Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช serie speciale - decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9, decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione di commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento delle commissioni non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Roma, 28 ottobre 2003 Il rettore: Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto